Non si trascrive la domanda giudiziale diretta all’annullamento di un decreto
Legittima la scelta del Conservatore che ha proceduto alla trascrizione con riserva di una domanda di annullamento e revoca del decreto di trasferimento immobiliare emesso all’esito di procedura esecutiva, in quanto la domanda non rientrerebbe nel novero tassativo di quelle domande giudiziali soggette a trascrizione.
Evoluzione processuale della vicenda
La vicenda trae origine dalla trascrizione eseguita con riserva dal Conservatore di Roma, relativa alla domanda di annullamento e revoca del decreto di trasferimento immobiliare emesso all’esito di procedura esecutiva.
Il Conservatore ha, nel merito, spiegato di aver proceduto alla trascrizione con riserva perché la domanda non rientrerebbe nel novero tassativo di quelle domande giudiziali soggette a trascrizione ex artt. 2652 e 2653 codice civile. Inoltre la domanda impatterebbe sul disposto traslativo dell’autorità giudiziaria rendendo indisponibile di fatto il bene assegnato.
Su richiesta della parte trascrive con riserva.
Decisione del tribunale di Roma depositata il 25 ottobre 2023
I reclamanti hanno proposto ricorso avverso la trascrizione con riserva eseguita dal Conservatore deducendo che la domanda di annullamento del decreto di trasferimento rientra tra quelle previste dall’articolo 2652, n. 6, codice civile in quanto il titolo presupposto è atto soggetto a trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2643 del codice civile.
Il tribunale di Roma, con provvedimento depositato il 25 ottobre 2023, rigetta il reclamo di parte ricorrente ritenendo l’interpretazione restrittiva della trascrivibilità preferibile rispetto ad una valutazione onnicomprensiva degli atti.
A parere del Collegio infatti il numero 6 dell’articolo 2652 del codice civile prevede la trascrivibilità delle domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione, limitando la portata lessicale ai soli atti aventi natura negoziale, escludendo invece i provvedimenti giurisdizionali decisori.
Inoltre la nullità o l’annullabilità – quali cause di invalidità di un atto – non sono estensibili ai provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in quanto non espressamente previste. Queste “possono essere predicate alternativamente solo con riferimento agli atti negoziali, non conoscendo il nostro sistema processuale casi di annullabilità di provvedimenti giurisdizionali”.
La valutazione del tribunale è manifesta stante il necessario rispetto del principio di tassatività – sancito dall’articolo 2652 codice civile – con riguardo alle domande giudiziali assoggettate al regime della pubblicità immobiliare, dovendosi ritenere costituenti un numero chiuso – in virtù del quale l’estensione alla trascrivibilità di atti revocatori o di annullamento del decreto di trasferimento non sarebbe ipotizzabile, trovando proprio in questo principio il limite oggettivo.
Allo stesso modo ha deciso il tribunale di Forlì con provvedimento del 22/12/2021 nel quale ha dichiarato che “stante il principio di tassatività nelle domande trascrivibili, il carattere tassativo non può essere eluso da una interpretazione analogica o estensiva della norma, per cui gli atti cui si riferisce l’art. 2652 nr 6 del codice civile dove prevede la trascrizione delle domande di nullità degli atti, sono solo atti e contratti produttivi degli effetti dell’art. 2643 codice civile e non gli atti giudiziali.”.
Il tribunale di Terni, con provvedimento del 1/2/2023 analogamente ha deciso di respingere il reclamo di parte ricorrente “in quanto l’art. 2652, n. 6, c.c. si riferisce esclusivamente agli atti negoziali suscettibili di trascrizione e non anche ai provvedimenti giurisdizionali, nel cui novero è incluso il decreto di trasferimento immobiliare del giudice dell’esecuzione”.