Compensazione verticale credito Iva solo con debiti periodici successivi

L’utilizzo in compensazione verticale di un credito Iva annuale è possibile solo con debiti periodici successivi. E’, in estrema sintesi, quanto stabilito dalla pronuncia n. 31309/2023 della Corte di cassazione con cui i giudici di legittimità hanno evidenziato alcune questioni relative all’utilizzo dei crediti Iva. La decisione ha in parte effettuato una ricognizione delle attuali regole, in parte fornito dei criteri applicativi.

Ricognizione delle attuali norme
I giudici di legittimità hanno evidenziato come vi siano specifiche norme che prevedono limiti all’utilizzo dei crediti Iva in compensazione con altre imposte. Allo stato attuale, è stabilito che il credito Iva annuale possa essere compensato con altre imposte (c.d. “compensazione orizzontale”), fino a due milioni di euro per anno d’imposta (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000 modificato dall’articolo 1, comma 72, legge n. 234/2021).
Il limite dei due milioni di euro è da riferirsi all’anno in cui sono effettuate le compensazioni, a prescindere dall’anno di maturazione del credito utilizzato. Ciò significa che se nell’anno X maturo un credito Iva annuale, posso utilizzarlo in compensazione con altre imposte nell’anno X+1 nel limite dei due milioni.
E’ però da tenere presente che nel predetto limite entrano anche:

Per quanto riguarda i crediti Iva infrannuali è da tenere presente che anche per essi il limite si riferisce all’anno di utilizzo e non a quello di maturazione. I crediti infrannuali maturati nell’anno X+1 e compensati nel medesimo anno, entrano quindi nel limite dei due milioni di euro dell’anno X+1. Quanto detto in ragione dell’utilizzo e non della maturazione. Ciò significa anche che la quota del credito Iva dell’anno X, utilizzata nell’anno X+1 andrà computata nel limite di tale anno.
Nel limite dei due milioni di euro di contro, NON devono essere computati:

Criteri applicativi
Quanto evidenziato sino ad ora ci fa capire come la gestione dei crediti Iva sia particolarmente rilevante. Particolare attenzione deve quindi essere posta alle modalità e ai limiti di utilizzo di tali crediti.
Nel caso di utilizzo di un credito Iva annuale in detrazione su Iva a debito (“compensazione verticale”) questo può avvenire sia in liquidazione periodica, sia in F24. In entrambi i casi, gli importi utilizzati non entrano nel limite dei due milioni di euro.
Per quanto riguarda la pronuncia in esame, questa ha stabilito, in relazione al credito Iva annuale, che “la compensazione di un credito iva con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall’imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche dell’anno successivo”.
La sentenza n. 31309/2023 ha quindi fissato un importante criterio: se maturo nell’anno X un credito Iva annuale, posso utilizzarlo in detrazione su Iva a debito (“compensazione verticale”) solo sui debiti periodici dell’anno X+1. Quanto determinato dalla Suprema corte non è privo di senso. Talvolta viene obiettato che un credito Iva dell’anno X possa essere utilizzato anche in detrazione su Iva a debito dell’anno X-1.
Si pensi all’ipotesi in cui:

In quest’ipotesi, eventuali doglianze di parte secondo le quali l’imposta a credito per l’anno X potrebbe essere compensata con quella dovuta per l’anno X-1, non potrebbero quindi trovare ingresso.
In un’ipotesi del genere, il credito dell’anno X potrebbe essere usato – sempreché non vi siano cause ostative, come quelle di cui all’articolo 31, comma 1 del Dl n. 78/2010 – per pagare la comunicazione di irregolarità tramite compensazione. Non sarebbe quindi, un uso del credito in “verticale”, cioè Iva su Iva, ma sarebbe assimilabile ad un uso “orizzontale” cioè di Iva in compensazione con altre imposte. Inoltre, rimarrebbero comunque dovuti sia gli interessi che le sanzioni.

Si veda il riepilogo nella Tavola 1

TAVOLA 1 – RIEPILOGO

Tavola di riepilogo

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