Asd non riconosciuta, corretta la notifica al rappresentante legale
Legittima la notifica dell’avviso di accertamento al soggetto coobbligato che ha agito in nome e per conto dell’Associazione sportiva dilettantistica. La responsabilità solidale risponde allo scopo di offrire all’Amministrazione finanziaria una garanzia patrimoniale ulteriore.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 9980 del 12 aprile 2024, con cui ha rigettato il ricorso del legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica.
La vicenda processuale e la pronuncia
La vicenda partiva dal ricorso del contribuente coobbligato solidale con l’associazione dilettantistica sportiva per gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate sia nei suoi confronti che nei confronti dell’associazione non riconosciuta.
Sia la Ctp che la Ctr rigettavano le doglianze del contribuente. In particolare, secondo la Commissione tributaria regionale, la scelta dei soggetti cui notificare un avviso di accertamento in solido compete all’Amministrazione finanziaria e non è sindacabile dal contribuente.
Col proprio ricorso in Cassazione il contribuente denunciava violazione di legge. Secondo il ricorrente, la responsabilità principale dell’obbligazione tributaria nel caso specifico riguardava l’associazione, il soggetto passivo di imposta che aveva il rapporto principale con il Fisco e aveva posto in essere i comportamenti che avrebbero dato luogo al debito tributario.
La figura del ricorrente è quella di debitore solidale, quindi, residuale rispetto alla Polisportiva, che è responsabile principale, in quanto il responsabile solidale è tenuto a pagare le imposte solo e soltanto se si dovesse formare il debito tributario nei confronti dell’obbligato principale.
La Corte suprema ha respinto il ricorso: la responsabilità tributaria di chi abbia agito per un’associazione dilettantistica sportiva ha sì “carattere accessorio”, come sostenuto nel motivo, tuttavia, solo nel senso che risponde non già per “un debito proprio”, ma per un debito (comprensivo di imposte e sanzioni) che è e resta dell’associazione. Pertanto, l’accessorietà della responsabilità personale, di cui si tratta, non corrisponde affatto a una sua graduazione rispetto a quella associativa, postulante una sorta di beneficium excussionis non previsto da alcuna disposizione di legge e incoerente con ratio e disciplina dell’articolo 38 del codice civile.
La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente e i terzi.
La ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori.
Dunque, la responsabilità solidale della persona fisica discendente dall’operatività dell’articolo 38 cc nel tessuto del diritto tributario, risponde allo scopo di offrire all’Amministrazione finanziaria una garanzia patrimoniale ulteriore, “in aggiunta a quella del fondo comune”, siccome costituita altresì dal patrimonio “delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Pertanto, è legittima la notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l’associazione, in quanto, essendo il medesimo solidalmente obbligato con l’associazione ai sensi dell’articolo 38 cc, l’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’articolo 1292 del codice civile, ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell’avviso anche nei confronti dell’associazione (cfr Cassazione, n. 2864/2017 in tema di imposta di registro).
Ulteriori osservazioni
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’articolo 38 del codice civile, di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi.
Tuttavia, in materia tributaria, l’operatività di questo principio non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura. E ciò in quanto, deve presumersi che il legale rappresentante “abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione”. Spetta, poi, al contribuente dimostrare di non aver svolto l’attività in nome e per conto dell’ente (cfr Cassazione, n. 8525/2022, n. 1328/2020 e n. 1602/2019).
In definitiva il legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta, sottoscrittore della dichiarazione dei redditi, è responsabile per le obbligazioni tributarie dell’ente anche se l’Amministrazione finanziaria non prova la sua concreta ingerenza nell’attività gestoria dell’associazione, con relativo onere posto a carico del presunto responsabile.