Sportello dell’automobilista: registrazione per gli atti di vendita

Il titolare dello “Sportello telematico dell’automobilista” è tenuto a richiedere la registrazione per il passaggio di proprietà dopo aver autenticato le firme apposte dai contraenti. Ciò in quanto rientra tra gli “altri pubblici ufficiali” chiamati dalla norma all’adempimento. È in estrema sintesi, quanto chiarisce l’Agenzia con la riposta n. 8 di oggi, 12 gennaio 2024

Il dubbio risolto dall’Amministrazione finanziaria è del titolare di uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, presso il quale sono operativi sia lo “Sportello telematico dell’automobilista’” (Sta) sia lo “Sportello telematico del diportista” (Sted). L’attività svolta riguarda esclusivamente la gestione di pratiche amministrative relative alla nautica da diporto, in gran parte si tratta di passaggi di proprietà di imbarcazioni superiori ai 10 metri e, quindi, iscritte negli appositi registri.
Il contribuente, in base a quanto disposto dall’articolo 7 del Dl n. 223/2006, autentica le firme delle parti contraenti. La norma richiamata, tra l’altro, ha abolito l’obbligo di autenticazione notarile delle firme sulle compravendite di auto e barche.

Detto ciò, l’istante dopo aver menzionato l’articolo del Tur che individua i soggetti obbligati a richiedere la registrazione degli atti da questi redatti, ricevuti o autenticati (articolo 10, del Dpr n. 131/1986, comma1, lettera b), chiede se anche i titolari di Sta e Sted siano tenuti all’adempimento.
Il contribuente ritiene di no, ma il ragionamento dell’Agenzia non coincide con le conclusioni dell’istante.
Il documento di prassi riepiloga le disposizioni del Tur, che regolano la registrazione degli atti, e poi richiama, come il contribuente, l’articolo 10 del Tur secondo cui, in via generale, sono obbligati a richiedere la registrazione “i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati”. Inoltre, il successivo articolo 57, precisa ancora la risposta, prevede che i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta.

Per meglio circoscrive la questione proposta nell’interpello, le Entrate proseguono fornendo dettagli sulle modalità di effettuazione dei passaggi di proprietà delle imbarcazioni da diporto e sulla disciplina relativa all’autentica delle sottoscrizioni delle alienazioni dei beni mobili di proprietà, che, può essere richiesta anche presso gli sportelli telematici dell’automobilista.

In effetti l’articolo 7 del Dl n. 223/2006, nel determinare l’abolizione dell’obbligo di autentica notarile sui passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (tra i cui le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 10 metri cui l’istante fa riferimento), estende la possibilità di effettuare l’autentica delle sottoscrizioni ai titolari, come l’istante, di sportelli telematici dell’automobilista.

Sull’argomento si è pronunciata anche la Cassazione che, con la sentenza n. 45299/2018, ha affermato che “l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati, prevista dall’art. 7 del d.l. 223/2006 (cd. decreto Bersani) è attività riferibile esclusivamente al titolare dello ‘sportello telematico dell’automobilista’, il quale, in quanto delegato della pubblica amministrazione all’espletamento della relativa procedura, è tenuto ad accertare anche l’identità del venditore dei beni (…). In tal senso depone, del resto, la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che il titolare dell’agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto “sportello telematico dell’automobilista” (STA) riveste la qualifica di pubblico ufficiale (…), risolvendosi tale attività nel compimento di un atto pubblico (Sez. 5, n. 28086 del 23/06/2011)”.

In conclusione, dal quadro normativo e giurisprudenziale, emerge che l’istante, titolare dello Sportello telematico dell’automobilista, debba provvedere alla registrazione perché incluso tra “gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati” obbligati all’adempimento.

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